Constatazione amichevole imprecisa
DOMANDA: Circa un mese fa mi sono venuti addosso in auto. Abbiamo fatto la constatazione amichevole, ma a causa dell’agitazione non siamo riusciti a fare bene il disegno e a spiegare la dinamica. Inoltre non c’erano testimoni. A voce il conducente dell’altra macchina si era assunto tutta la responsabilità Ora però la mia assicurazione mi dice che abbiamo il 50% di responsabilità. Come comportarsi?
COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo, soprattutto quando non ci sono testimoni e risulta magari difficile effettuare una ricostruzione tecnico-dinamica del sinistro successivamente allo stesso, il rischio di non raggiungere la prova della responsabilità di uno dei conducenti è molto alto. In questo caso si applica, infatti, il secondo comma dell’art. 2054 del Codice Civile, in materia di circolazione di veicoli, il quale espressamente stabilisce che nel caso di scontro tra mezzi, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente – ecco il perché del 50% di responsabilità indicato dalla compagnia assicurativa – a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Parrebbe, quindi, stando al solo contenuto della sua domanda, che l’Assicurazione abbia operato correttamente.
Anche una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 7479/2020 del 20/03/2020) si è espressa sul punto, ribadendo che “Il criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. costituisce criterio residuale per tutti i casi in cui non sia possibile stabilire l’esatta misura delle diverse responsabilità nella causazione del sinistro. Nel caso di specie, ben due diverse CTU non permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente”.
Occorre, quindi, prestare grande attenzione alla compilazione del modello di constatazione amichevole (CID), soprattutto allorquando non si disponga di testimoni presenti al momento del sinistro, e non ci siano elementi utili (ad esempio segni di frenata, o tipologia di danni patiti dai veicoli) per una ricostruzione ex post.
Ma non basta, perché anche la dichiarazione di responsabilità esclusiva in ordine alla verificazione del sinistro da parte del conducente di uno dei mezzi coinvolti – che deve comunque essere sottoscritta – non è da sola sufficiente, qualora il conducente non sia anche proprietario della vettura (così la Cassazione Civile a Sezioni Unite con Sent. n. 10311/2006), oppure qualora la ricostruzione del sinistro sia comunque incompatibile con la dichiarazione stessa.
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