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Quanto il design degli interni è tutelabile

DOMANDA: Ho un negozio di arredamento, e per l’allestimento degli interni del mio showroom ho scelto uno stile molto particolare e riconoscibile. Ho scoperto per caso che un altro negozio, seppur situato in un’area geografica molto lontana, ha letteralmente copiato le mie idee. Ho diritto a chiedere loro di rimuovere gli elementi che riconducono a quel che ho fatto io?

COSA DICE LA LEGGE: Una risposta precisa alla sua domanda potrà essere formulata solo a seguito di un attento esame del caso da lei descritto. In particolare, andrà verificato se, per quanto riguarda l’arredamento di interni, le sue scelte di design siano riconducibili ad un preciso stile, valutabile in sé e per sé e come tale, eventualmente, riproducibile in altre sedi. Come avviene, ad esempio, nel caso degli allestimenti di alcune catene di negozi in franchising, nelle quali la composizione dell’arredamento e dei motivi ornamentali è sempre la stessa e prescinde dalle peculiarità della singola struttura –.

Oppure se sono la conseguenza di un processo di adattamento delle intuizioni, in termini di interior design, alle caratteristiche architettoniche del suo negozio.

Nel primo caso, infatti, si potrà certamente parlare di vera e propria “opera di architettura”, in quanto tale certamente tutelabile, come affermato espressamente dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020.

La giurisprudenza, in buona sostanza, ha stabilito che in tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara ”chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della Legge sul Diritto d’Autore, alla voce “i disegni e le opere dell’architettura“), non rilevando il requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell’arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell’autore.

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