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Categoria: Diritto di famiglia

Articoli di diritto di famiglia


Coronavirus e visite dei genitori separati e divorziati ai figli

DOMANDA: Sono divorziato da mia mia moglie. Mia figlia minore vive con la madre e io ho diritto di vederla e tenerla a fine settimana alterni perché è stato previsto dal giudice. Ora le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno limitato gli spostamenti. La mia ex dice che non posso più venire a prendere mia figlia. E’ vero?

COSA DICE LA LEGGE: Siccome il suo diritto di vedere e tenere con sé sua figlia è stato sancito dall’autorità giudiziaria in sede di divorzio, lei può proseguire tranquillamente i contatti con la minore anche in costanza di misure di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.

Lo ha chiarito il Governo direttamente sul proprio sito istituzionale, evidenziando che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

L’assunto è stato fatto proprio, tra l’altro, anche dal Presidente della Regione Campania con propria ordinanza n. 15 del 13 maggio 2020, ritenendo siffatti diritti quali condizioni di necessità – che legittimano spostamenti temporanei ed individuali – in quanto correlate ad esigenze primarie delle persone.

Peraltro, al più recente modulo di autocertificazione degli spostamenti è stata aggiunta, tra le varie opzioni per le quali è consentito l’allontanamento temporaneo dalla propria abitazione, proprio gli “obblighi di affidamento di minori”.

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Mantenimento figli anche con debiti

DOMANDA: Sono un artigiano ma sono sommerso dai debiti. Con i privati e con lo Stato. A questo punto non riesco a versare neppure l’assegno di mantenimento che devo pagare mensilmente alla mia ex moglie per mio figlio minorenne, anche perché lei ha uno stipendio, e i genitori che l’aiutano. Posso evitare il pagamento?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo anche in ipotesi di grave situazione debitoria – quale sembrerebbe quella descritta nel quesito – lei è tenuto al pagamento dell’assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minore. Peraltro, qualora si dovesse astenere dalla corresponsione della somma, a titolo di assegno alimentare, decisa dal Tribunale in sede di separazione e/o divorzio, lei non solo incorrerebbe nel rischio di subire un procedimento esecutivo, ma anche una condanna in sede penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell’art. 570 del Codice Penale.

Con una recentissima sentenza (n. 10422/2020 del 23 marzo 2020), infatti, la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che il trasgressore dell’obbligo di mantenimento dei figli minori soggiace alla pena stabilita per la violazione del succitato art. 570, Cod. Pen. anche in presenza di una conclamata impossibilità pratica di assolvere ai propri obblighi nei confronti dei creditori.

Si può evitare la condanna solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si riesca a provare uno stato di totale indigenza. Il quale, però, implica l’impossibilità stessa di procacciarsi il necessario anche solo per sopravvivere. Non è, pertanto, sufficiente dimostrare, ad esempio, di avere il quinto dello stipendio pignorato e che le restanti somme sono appena sufficienti per pagare un affitto mensile e le utenze domestiche.

Sempre la Suprema Corte, peraltro, chiarisce che, in siffatte circostanze, non si potrà neppure eccepire la circostanza che i nonni materni e/o paterni siano tranquillamente in grado di provvedere ai bisogni del minore in luogo di quanto richiesto al genitore non collocatario.

In buona sostanza, quindi, il superiore interesse alla tutela del minore prevale su qualunque altra circostanza contingente.

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Si può obbligare un genitore a rispettare il diritto di visita?

DOMANDA: Sono separata e ho un figlio. Quando ci siamo separati in Tribunale io e il mio ex marito abbiamo deciso di comune accordo che mio figlio minorenne rimanesse a vivere con me, e che stesse con il padre a fine settimana alternati, oltre a poter esercitare liberamente il diritto di visita. Nel primo periodo è andata bene, nel senso che il padre oltre ai fine settimana alternatati, veniva, un giorno si ed uno no, a trovare il bambino. Ora, però ha trovato una nuova compagna, e non viene più a trovarlo, limitandosi al “compitino” di venire quando è proprio obbligato. Mio figlio ci resta male, e non nego che anch’io ho bisogno della mia libertà. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo non è possibile fare nulla per “obbligare” il padre del bambino ad esercitare il diritto di visita al figlio. Lo dice una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Civile (la n. 23381 del 18 marzo 2020), la quale evidenzia che il diritto/dovere di visita al figlio minore da parte del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione con quelli che sono, normalmente, gli strumenti messi a disposizione dal Codice di Procedura Civile (in particolare l’art. 614 bis, Cod. Proc. Civ.) per imporre alle parti di rispettare il contenuto dei cosiddetti “obblighi di fare” previsti da provvedimenti giudiziali.

Quello di visita, infatti, è un diritto che, secondo la Suprema Corte, è destinato a rimanere libero e conseguenza di autonome scelte.

Diverso, invece, sarebbe il caso in cui il genitore non collocatario si rifiutasse di tenere con sé il minore nei giorni in cui ciò è previsto dall’accordo di separazione, poiché in tal caso sarebbe possibile agire in giudizio, come viene meglio spiegato qui.

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Amministratore di sostegno urgente

DOMANDA: Ho necessità urgente di far nominare un amministratore di sostegno per mio padre, che purtroppo non è più in grado di intendere e di volere a causa di un’emorragia cerebrale. Gli assistenti sociali mi hanno detto che serve il consenso di tutti i figli, ma purtroppo non ho più rapporti da molti anni con mia sorella, e non so neppure dove via. Come posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: E possibile far nominare, quantomeno in via d’urgenza e temporaneamente, un amministratore di sostegno anche senza aver preliminarmente notificato il relativo ricorso ai parenti più prossimi.

L’istituto è regolato dall’art. 404 e seguenti del Codice Civile, ed è finalizzato a consentire alla persona che, per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica, non sia in grado di provvedere, anche parzialmente a sé stessa, di essere assistita da un amministratore di sostegno.

Il procedimento è regolato dall’art. 407, Cod. Civ., ed ha inizio con il deposito di un ricorso, presso il Tribunale del luogo dove ha la residenza il beneficiario, nel quale sono indicate le generalità di quest’ultimo, le ragioni della richiesta, e il nominativo e residenza, se conosciuti, di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del soggetto destinatario del provvedimento.

Il Giudice, in ogni caso, dovrà sentire personalmente anche il beneficiario, nonché i parenti sopra indicati.

Tuttavia, il comma IV dell’art. 405, consente, in via di urgenza, al Giudice Tutelare di nominare in via provvisoria un amministratore di sostegno che curi in via temporanea gli interessi del beneficiario anche senza aver preliminarmente sentito quest’ultimo e i suoi parenti.

In buona sostanza, se il ricorrente, in sede di ricorso, proverà, con opportuna documentazione medica, che la nomina di un A.d.S. richiede la massima urgenza, sarà possibile ottenere il provvedimento anche senza la previa audizione degli altri soggetti indicati dalla normativa di settore

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Come evitare di pagare per sempre il mantenimento al coniuge

DOMANDA: Sono separato da mia moglie. Stiamo discutendo del divorzio. Attualmente pago un assegno di mantenimento mensile per lei di 400 euro. (altro…)

Quando un ex mette il figlio contro altro genitore

DOMANDA: La mia ex moglie mi ha messo i figli contro. A forza di parlargli male di me in mia assenza, e di screditarmi ai loro occhi in mia presenza, ora i miei figli non ne vogliono più sapere del padre. Temo di averli persi. (altro…)

Pagamento mantenimento direttamente al figlio maggiorenne

DOMANDA: Sono un padre separato, e devo pagare mensilmente un assegno di mantenimento per mio figlio, che vive con la madre. Il mese prossimo compie gli anni e diventa maggiorenne. Posso pagare il mantenimento direttamente a lui, sul suo conto corrente? (altro…)

Contributo alle spese straordinarie per i figli

DOMANDA: Sono separato da mia moglie. I nostri due figli, un bambino minorenne e una figlia economicamente non autosufficiente che fa l’università, sono affidati a lei. Pago già un mantenimento mensile di 300 euro per ciascuno dei miei due figli. (altro…)

Cosa fare quando l’ex non rispetta gli orari di visita ai figli

DOMANDA: Ho avuto un figlio, che oggi è ancora minorenne, con il mio ex. Dopo la fine della nostra relazione abbiamo stabilito in Tribunale gli accordi per la gestione del bambino. Lui, però, non rispetta i giorni e gli orari di visita. Gli ho fatto scrivere dal mio avvocato ma non serve a nulla. (altro…)

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