Il danno da diffamazione per essere risarcito va provato
DOMANDA: Sono un politico a livello locale e troppo spesso leggo su uno dei giornalini distribuiti gratuitamente delle notizie su di me che sono spesso inveritiere e che finiscono per procurarmi una grave offesa. Mi sento diffamato e vorrei richiedere un risarcimento dei danni. Ne ho diritto?
COSA DICE LA LEGGE: Per ottenere il risarcimento dei danni in sede civile derivante dalla diffamazione a mezzo stampa occorre che lei dimostri, in giudizio, due cose: 1) la portata lesiva e diffamatoria delle notizie – a quanto dice neppure veritiere – riportate su questa pubblicazione; 2) il danno patito.
Sul primo punto non è possibile fornirle un parere preciso, essendo troppo pochi gli elementi da lei forniti. Si può comunque evidenziare fin d’ora che notizie false, se accompagnate a conseguenze lesive della sua onorabilità, hanno rilevanti probabilità di essere annoverate tra quelle evidentemente diffamatorie. Qualora, invece, l’asserita diffamazione a mezzo stampa, non sia riferibile tanto alle notizie, quanto alle opinioni che l’autore dell’articolo trae dalle circostanze descritte nel pezzo, occorrerà valutare il caso specifico. Avendo a mente, tuttavia, che la giurisprudenza dominante individua nella critica politica una esimente – ovvero un fatto che in quanto tale esclude la punibilità, ai sensi dell’art. 51 del Codice Penale – rispetto al reato di diffamazione. A condizione, naturalmente, che la critica non travalichi i limiti della continenza, ovverosia che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione.
Anche le conseguenze della diffamazione, ai fini del risarcimento pecuniario, vanno provate, e in questo senso la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che il danno all’immagine e alla reputazione non è un danno “in quanto tale”, ovvero sussistente nel momento stesso in cui la diffamazione si realizza, ma deve essere oggetto di prova. Questo in quanto la sua quantificazione economica deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte, quanto piuttosto al concreto pregiudizio patito dalla vittima. L’orientamento non è cambiato neppure con la recentissima sentenza n. 4005/2020 pubblicata il 18 febbraio 2020.
Pertanto, prima di procedere con una eventuale richiesta di risarcimento dei danni, appare utile richiedere il consulto di un avvocato.
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Limitare i danni per ottenere il risarcimento
DOMANDA: Ho preso in affitto un garage seminterrato, che uso come magazzino. Qualche mese fa si è allagato, e gli scatoloni che avevo posato a terra, all’interno dei quali c’erano prodotti che uso per lavoro, si sono bagnati. Ho chiesto il risarcimento al proprietario che me l’ha pagato. La scorsa settimana il garage si è allagato di nuovo e ho avuto lo stesso tipo di danno. Questa volta, però, il proprietario non mi vuole risarcire. Vorrei fargli causa.
COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo per lei, il proprietario dell’immobile potrebbe non avere tutti i torti. Dalla descrizione dei fatti sembrerebbe che questo garage/magazzino sia soggetto ad allagamenti, complice anche il fatto che si tratta di vano seminterrato.
Conseguentemente, potrebbe essere potenzialmente prevedibile da parte del conduttore del bene la verificazione di episodi di allagamento. Peraltro confermati dal fatto che in precedenza ve n’è stato, per certo, almeno un altro – quello per il quale ha ottenuto il risarcimento dei danni –.
Un giudice chiamato a decidere della controversia, quindi, potrebbe applicare il dettato dell’art. 1227 del Codice Civile, il quale stabilisce espressamente che se, nella verificazione concreta del danno – non della causa, quindi, ma proprio delle conseguenze – ha contribuito il soggetto danneggiato, mediante proprio fatto colposo, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In questo caso, quindi, si potrebbe ritenere che lei, conscio delle criticità dell’immobile preso a noleggio, avrebbe dovuto, usando l’ordinaria diligenza, prevedere magari di conservare questi scatoloni in posizione sopraelevata rispetto al pavimento.
Si tratta di circostanza per nulla trascurabile, considerato che il secondo comma dell’articolo succitato si spinge fino a negare qualunque forma di risarcimento nell’ipotesi in cui si riuscisse a provare che il danno poteva essere tranquillamente evitato utilizzando normali accorgimenti.
Piuttosto, nel caso di specie, si potrebbe valutare l’ipotesi di domandare, per il futuro, una riduzione del canone di locazione in considerazione del fatto che non è possibile utilizzare, in sicurezza, la pavimentazione del bene per poggiare oggetti di sorta.
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Constatazione amichevole imprecisa
DOMANDA: Circa un mese fa mi sono venuti addosso in auto. Abbiamo fatto la constatazione amichevole, ma a causa dell’agitazione non siamo riusciti a fare bene il disegno e a spiegare la dinamica. Inoltre non c’erano testimoni. A voce il conducente dell’altra macchina si era assunto tutta la responsabilità Ora però la mia assicurazione mi dice che abbiamo il 50% di responsabilità. Come comportarsi?
COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo, soprattutto quando non ci sono testimoni e risulta magari difficile effettuare una ricostruzione tecnico-dinamica del sinistro successivamente allo stesso, il rischio di non raggiungere la prova della responsabilità di uno dei conducenti è molto alto. In questo caso si applica, infatti, il secondo comma dell’art. 2054 del Codice Civile, in materia di circolazione di veicoli, il quale espressamente stabilisce che nel caso di scontro tra mezzi, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente – ecco il perché del 50% di responsabilità indicato dalla compagnia assicurativa – a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Parrebbe, quindi, stando al solo contenuto della sua domanda, che l’Assicurazione abbia operato correttamente.
Anche una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 7479/2020 del 20/03/2020) si è espressa sul punto, ribadendo che “Il criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. costituisce criterio residuale per tutti i casi in cui non sia possibile stabilire l’esatta misura delle diverse responsabilità nella causazione del sinistro. Nel caso di specie, ben due diverse CTU non permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente”.
Occorre, quindi, prestare grande attenzione alla compilazione del modello di constatazione amichevole (CID), soprattutto allorquando non si disponga di testimoni presenti al momento del sinistro, e non ci siano elementi utili (ad esempio segni di frenata, o tipologia di danni patiti dai veicoli) per una ricostruzione ex post.
Ma non basta, perché anche la dichiarazione di responsabilità esclusiva in ordine alla verificazione del sinistro da parte del conducente di uno dei mezzi coinvolti – che deve comunque essere sottoscritta – non è da sola sufficiente, qualora il conducente non sia anche proprietario della vettura (così la Cassazione Civile a Sezioni Unite con Sent. n. 10311/2006), oppure qualora la ricostruzione del sinistro sia comunque incompatibile con la dichiarazione stessa.
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La caparra nel preliminare e il risarcimento danni
DOMANDA: Ho firmato un preliminare per l’acquisto di una casa, pagando una caparra confirmatoria di 5000 euro. Avevamo fissato un termine per andare dal notaio, ma il venditore si rifiuta di vendere, perché nel frattempo gli hanno iscritto una ipoteca sull’immobile, che non riesce a togliere. Mi sono stancato e non ho più intenzione di fare il rogito. Posso chiedere indietro il doppio della caparra e anche il risarcimento dei danni che ho subito (nel frattempo ho venduto la mia vecchia casa e sono in affitto, ho pagato il compenso per l’agenzia di mediazione, ecc…)?
COSA DICE LA LEGGE: Se decide di non dare seguito al contratto preliminare, e conseguentemente agire per la refusione delle sue spese, lei deve prendere una decisione. O richiedere al promittente venditore il doppio della caparra confirmatoria, e ciò ai sensi dell’art. 1385, Cod. Civ., in questo caso € 10.000,00, oppure chiedere la restituzione della sola caparra – € 5.000,00, oltre al risarcimento dei danni da lei patiti, che tuttavia dovranno essere analiticamente provati.
La caparra confirmatoria, infatti, ha la finalità di predeterminare l’ammontare del danno risarcibile alla parte adempiente. In buona sostanza, se si chiede il doppio della caparra, formulando il previo recesso dal contratto, non si può domandare altro. L’alternativa è quella di agire non per il recesso del contratto, ma bensì per la risoluzione, e chiedere conseguentemente la rifusione di tutte le spese sostenute, che in questo caso sono gli € 5.000,00 di caparra, oltre alle spese di locazione di un’abitazione e quelle di agenzia di mediazione.
Ma non basta, perché in ogni caso, prima di qualunque azione è comunque necessario esaminare il contenuto del contratto preliminare, per verificare se il termine per la stipulazione del rogito che voi avete indicato è da ritenersi essenziale, ai sensi dell’art. 1457, Cod. Civ., e quindi non ulteriormente prorogabile.
Oppure se si tratta di un termine non vincolante, fatto salvo ovviamente il diritto per la parte adempiente – in questo caso lei – di chiedere la risoluzione qualora il rifiuto dell’altra parte ad addivenire alla stipula del contratto definitivo sia ingiustificato o comunque contrario alla buona fede contrattuale.
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Caduta a causa di un ostacolo e risarcimento
DOMANDA: Qualche giorno fa mi trovavo in un negozio e sono inciampato nel piedistallo di sostegno di un cartello pubblicitario, e cadendo mi sono fratturato l’osso di un dito, che adesso è ingessato. In ospedale mi hanno anche detto che potrei non tornare più come prima, e sono preoccupato perché per passione suono la chitarra, e temo di non poterlo più fare. Ho diritto ad un risarcimento?
COSA DICE LA LEGGE: Il tema è quello, cosiddetto, dell’insidia e trabocchetto. Sul punto la giurisprudenza ha a lungo dibattuta, e non è infrequente trovare posizioni diametralmente opposte e sentenze di segno totalmente contrario tra loro anche a parità di fattispecie in esame.
Tuttavia, per dare una risposta alla sua domanda è necessario anzitutto verificare se l’ostacolo di cui lei parla, e sul quale è inciampato, contempla i seguenti tre requisiti: imprevedibilità, inavvistabilità, inevitabilità. Se questi requisiti sussistono, allora le possibilità di ottenere una rifusione dei danni è concreta.
Nel suo caso, quindi, occorre verificare anzitutto se era imprevedibile che il piedistallo di cui parla si trovasse proprio in quel luogo.
Inoltre, ai fini dell’inavvistabilità – secondo requisito – è necessario che il piedistallo si trovasse in una posizione difficile da scorgere usando l’ordinaria diligenza. Se, ad esempio, era nascosto da confezioni di prodotti, o da un mobile vetrina, potremmo ritenere che anche il secondo elemento sia contemplato dal caso di specie.
Quanto, infine, all’inevitabilità, occorre verificare se il lasso di tempo intercorso tra l’eventuale avvistamento dell’ostacolo e la collisione con quest’ultimo fosse talmente breve, o anche del tutto assente, per consentirle di scansare il piedistallo.
Nel suo caso, a prima vista sembrerebbe che la circostanza che il piedistallo sorreggesse un cartello pubblicitario, come tale ben visibile, faccia forse venire meno il primo dei tre requisiti, e ritengo, quindi, che una eventuale azione giudiziale potrebbe comportare dei rischi.
Questo non toglie che, quantomeno in via stragiudiziale possa comunque essere avanzata una richiesta di risarcimento dei danni, in quanto le spese derivanti da un eventuale rigetto della richiesta sono sicuramente minime.
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Divieto per l’avvocato di domandare percentuali su quanto pagato dalla Compagnia Assicurativa
DOMANDA: Ho avuto un incidente in auto e ho affidato la pratica ad un avvocato, che ora mi chiede di pagargli la percentuale su quanto ho preso dall’assicurazione a titolo di compenso. E’ corretto?
COSA DICE LA LEGGE: No, non è corretto. (altro…)
Risarcimento del danno subito a scuola da uno studente
DOMANDA: È possibile chiedere alla scuola un risarcimento del danno per l’infortunio subito dallo studente durante una partita a calcio disputatasi in occasione di una lezione di educazione fisica? (altro…)