Visite di nonni a nipoti solo se rispondono a interesse dei minori
DOMANDA: Da tanti anni ho interrotto i rapporti con mio figlio, perché ha sposato una donna che disapprovo molto. Hanno un figlio, che vorrei conoscere e con il quale vorrei trascorrere del tempo per poter svolgere il mio ruolo di nonno. Mio figlio, però, me lo impedisce. Posso pretendere che mi sia riconosciuto questo diritto?
COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo la legge non prevede un diritto tout court, assoluto ed insopprimibile, ad esercitare attivamente il ruolo di nonno, sancendo la possibilità, inviolabile, di fare visita ai propri nipoti minorenni. Occorre, invece, valutare caso per caso se, ed in quale misura, la frequentazione del minore con l’ascendente di secondo grado – i nonni – sia funzionale ad una crescita serena ed equilibrata del bambino.
In questo senso, la Corte di Cassazione Civile, da ultimo con l’ordinanza n. 9145 del 19 maggio 2020, ha fortemente ristretto il diritto di un nonno di fare visita alle due nipoti minorenni, proprio in quanto l’elevata conflittualità esistente con i genitori di quest’ultime, aveva finito per turbare la serenità familiare.
La giurisprudenza, in questo senso, ha voluto dare particolare importanza alla capacità degli adulti – in questo caso i genitori e i nonni – di cooperare serenamente al fine di garantire ai minori un ambiente familiare, complessivamente inteso, accogliente e proficuo in termini educativi. Qualora, invece, si assista ad un cortocircuito in tal senso, ai nonni si fanno preferire i genitori, a patto, ovviamente, che quest’ultimi siano sufficientemente in grado di svolgere il proprio ruolo.
In buona sostanza, quindi, il superiore interesse alla tutela del minore prevale su qualunque altra circostanza contingente, fino anche a determinare una forte compressione dei diritti degli ascendenti.
Nel suo caso, pertanto, parrebbe opportuno in primis tentare di recuperare il rapporto con suo figlio, se non altro nel comune interesse di offrire a suo nipote un ambiente familiare privo di conflittualità.
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Coronavirus e visite dei genitori separati e divorziati ai figli
DOMANDA: Sono divorziato da mia mia moglie. Mia figlia minore vive con la madre e io ho diritto di vederla e tenerla a fine settimana alterni perché è stato previsto dal giudice. Ora le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno limitato gli spostamenti. La mia ex dice che non posso più venire a prendere mia figlia. E’ vero?
COSA DICE LA LEGGE: Siccome il suo diritto di vedere e tenere con sé sua figlia è stato sancito dall’autorità giudiziaria in sede di divorzio, lei può proseguire tranquillamente i contatti con la minore anche in costanza di misure di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.
Lo ha chiarito il Governo direttamente sul proprio sito istituzionale, evidenziando che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.
L’assunto è stato fatto proprio, tra l’altro, anche dal Presidente della Regione Campania con propria ordinanza n. 15 del 13 maggio 2020, ritenendo siffatti diritti quali condizioni di necessità – che legittimano spostamenti temporanei ed individuali – in quanto correlate ad esigenze primarie delle persone.
Peraltro, al più recente modulo di autocertificazione degli spostamenti è stata aggiunta, tra le varie opzioni per le quali è consentito l’allontanamento temporaneo dalla propria abitazione, proprio gli “obblighi di affidamento di minori”.
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Si può obbligare un genitore a rispettare il diritto di visita?
DOMANDA: Sono separata e ho un figlio. Quando ci siamo separati in Tribunale io e il mio ex marito abbiamo deciso di comune accordo che mio figlio minorenne rimanesse a vivere con me, e che stesse con il padre a fine settimana alternati, oltre a poter esercitare liberamente il diritto di visita. Nel primo periodo è andata bene, nel senso che il padre oltre ai fine settimana alternatati, veniva, un giorno si ed uno no, a trovare il bambino. Ora, però ha trovato una nuova compagna, e non viene più a trovarlo, limitandosi al “compitino” di venire quando è proprio obbligato. Mio figlio ci resta male, e non nego che anch’io ho bisogno della mia libertà. Cosa posso fare?
COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo non è possibile fare nulla per “obbligare” il padre del bambino ad esercitare il diritto di visita al figlio. Lo dice una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Civile (la n. 23381 del 18 marzo 2020), la quale evidenzia che il diritto/dovere di visita al figlio minore da parte del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione con quelli che sono, normalmente, gli strumenti messi a disposizione dal Codice di Procedura Civile (in particolare l’art. 614 bis, Cod. Proc. Civ.) per imporre alle parti di rispettare il contenuto dei cosiddetti “obblighi di fare” previsti da provvedimenti giudiziali.
Quello di visita, infatti, è un diritto che, secondo la Suprema Corte, è destinato a rimanere libero e conseguenza di autonome scelte.
Diverso, invece, sarebbe il caso in cui il genitore non collocatario si rifiutasse di tenere con sé il minore nei giorni in cui ciò è previsto dall’accordo di separazione, poiché in tal caso sarebbe possibile agire in giudizio, come viene meglio spiegato qui.
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